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ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA MTB VILLAFRANCA STATUTO SOCIALE |
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| Domande di ammissione Diritti dei Soci Assemblea Ordinaria Consiglio Direttivo Rendiconto Finanziario |
Articolo
1
– DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE E’
costituita in Villafranca di Verona, via Messedaglia n°
220, una associazione denominata: “
Associazione Sportiva Dilettantistica
MTB VILLAFRANCA
“ Articolo
2
– SCOPO L’associazione
è apolitica e
non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non
potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione
nonché
fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi
dell’attività associativa
devono essere reinvestiti in attività sportive. L’Associazione
ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo
attraverso: a)
l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive
ciclistiche
dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali,
secondo le
norme deliberate dagli Organi Federali competenti; b)
la
promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la
partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali e
internazionali,
in base ai regolamenti specifici; c)
la
formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri
atleti e tecnici. Essa
esercita con lealtà sportiva la propria attività,
osservando i principi della
salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale
del
ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei
soci,
mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di
ogni altro tipo di
attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e
la pratica del ciclismo.
Nella propria sede, sussistendone i presupposti,
l’associazione potrà svolgere
attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa,
la gestione di un
posto di ristoro. L’associazione
persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di
partecipazione all’attività sportiva da parte di
tutti in condizione di
eguaglianza e di pari opportunità, attraverso la
democraticità della struttura,
l’eguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
l’elettività delle cariche
associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni
volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere
lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per
assicurare
il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue
attività. L’associazione
accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive
del
CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto
ed ai
Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e della Unione
Ciclistica
Internazionale; s’impegna ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari,
che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo
carico,
nonché le decisioni che le autorità federali
dovessero prendere in tutte in
tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti
all’attività
sportiva. Costituiscono
quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e
dei
Regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione
o alla gestione
delle società affiliate. Articolo
3
– DURATA La
durata dell’associazione è illimitata
e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera
dell’assemblea
straordinaria degli associati. Articolo
4
– DOMANDE DI AMMISSIONE Possono
far parte dell’associazione, in qualità di soci,
solo le persone fisiche che
partecipano alle attività sociali, sia ricreative che
sportive, svolte
dall’associazione, che ne facciano richiesta e che siano
dotati di una condotta
conforme ai principi della lealtà, della probità
e della rettitudine sportiva
in ogni rapporto collegato con l’attività
sportiva, con l’obbligo di astenersi
da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita
esternazione
pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio
dell’associazione,
della Federazione Ciclistica Italiana e dei suoi organi. Viene
espressamente
escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo
medesimo e ai diritti che ne derivano. La
validità della qualità di socio efficacemente
conseguita all’atto della domanda
di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio
direttivo il cui
giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione
è ammesso
appello all’assemblea generale. In
caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse
dovranno
essere confermate dall’esercente la potestà
parentale. Il genitore che
convalida la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei
confronti
dell’associazione e risponde verso la stessa di tutte le
obbligazioni
dell’associato minorenne. La
quota associativa non può essere trasferita a terzi o
rivalutata. Tutti
i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del
diritto di
partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell’elettorato attivo e passivo.
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio
minorenne alla prima
assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore
età. Al
socio maggiorenne è altresì riconosciuto il
diritto a ricoprire cariche sociali
all’interno dell’associazione nel rispetto
tassativo dei requisiti di cui al
comma 2 del successivo art. 13. La
qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal
consiglio
direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite
dall’apposito
regolamento. Articolo
6
– DECADENZA DEI SOCI I
soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti
casi: a)
dimissione volontaria; b)
morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del
versamento richiesto
della quota associativa; c)
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio
direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la
sua condotta,
costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; d)
scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art.
25 del presente statuto. Il
provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto
dal
consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea
ordinaria. Nel corso
di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio
interessato, si
procederà, in contraddittorio con l’interessato, a
una disamina degli addebiti.
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di
svolgimento
dell’assemblea. L’associato
radiato non può essere più ammesso. Articolo
7
– ORGANI Gli
organi sociali sono: a) l’Assemblea
generale dei soci; b) il
Presidente c) il
Consiglio Direttivo Articolo
8
– FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA L’assemblea
generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell’associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è
regolarmente
convocata e costituita rappresenta l’universalità
degli associati, anche se non
intervenuti o dissenzienti. La
convocazione dell’assemblea straordinaria potrà
essere richiesta al consiglio
direttivo da almeno la metà più uno degli
associati in regola con il pagamento
delle quote associative all’atto della richiesta che ne
propongono l’ordine del
giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da
parte del consiglio
direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria
potrà essere richiesta
anche dalla metà più uno dei componenti il
consiglio direttivo. L’assemblea
dovrà essere convocata presso la sede
dell’associazione o, comunque, in luogo
idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le
assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in
caso di
sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente
intervenute
all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea
nomina un segretario e, se necessari due scrutatori. Nella assemblea
con
funzione elettiva in ordine alla designazione alle cariche sociali,
è fatto
divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i
candidati alle
medesime cariche. L’assistenza
del segretario non è necessaria quando il verbale
dell’assemblea sia redatto da
un notaio. Il
presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le
modalità e l’ordine
delle votazioni. Di
ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato
dal presidente della
stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello
stesso
deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità
ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la
massima diffusione. Articolo
9
– DIRITTI DI PARTECIPAZIONE Potranno
prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell’associazione i
soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti
a
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di
voto solo
gli associati maggiorenni. Il consiglio direttivo delibererà
l’elenco degli
associati aventi diritto al voto. Contro tale decisione è
ammesso appello
all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della
stessa. Ogni
socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega
scritta, non più di
un associato. Articolo
10
– ASSEMBLEA ORDINARIA La
convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà
minimo otto giorni prima mediante
affissione di avviso nella bacheca dell’associazione e
contestuale
comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax
o
telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere
indicati il giorno,
il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco
delle materie da trattare. L’assemblea
deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal
presidente
almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio
sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per
l’esame del bilancio
preventivo. Spetta
all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali
dell’associazione nonché in merito
all’approvazione dei regolamenti sociali,
per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su
tutti gli argomenti
attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non
rientrino nella
competenza dell’assemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti
al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2. Articolo
11
– VALIDITA’ ASSEMBLEARE L’assemblea
ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con
la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera
validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni
socio ha
diritto ad un voto. L’assemblea
straordinaria in prima convocazione è validamente costituita
quando sono presenti
due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa
mezz’ora dalla prima convocazione, tanto
l’assemblea ordinaria che l’assemblea
straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero
degli
associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi
dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo
scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di
almeno i 3/4 degli associati. Articolo
12
– ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’assemblea
straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15
giorni
prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso
nella bacheca
dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati
a mezzo posta
ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione
dell’assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco
delle materie da trattare. L’assemblea
straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifiche
dello
statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la
decadenza
di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la
gestione
dell’associazione, scioglimento dell’associazione e
modalità di liquidazione. Articolo
13
– CONSIGLIO DIRETTIVO Il
consiglio direttivo è composto da un numero di sette
componenti, determinato
dall’assemblea dei soci ed eletti dall’assemblea
stessa. Il consiglio direttivo
nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il
segretario e il
tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica un anno ed i suoi
componenti
sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in
caso di
parità prevarrà il voto del presidente. Possono
ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla
Federazione
Ciclistica Italiana, in regola con il pagamento delle quote
associative, che
siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica in altre
società ed
associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della
Federazione Ciclistica
Italiana, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per
delitti non
colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per
periodi
complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre
Federazioni
Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di
Organismi
sportivi internazionali riconosciuti. Il
consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza
della maggioranza
dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole
della
maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del
presidente è
determinante. Le
deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono
risultare da un
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Lo
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità
ritenute più idonee dal consiglio direttivo, atte a
garantirne la massima diffusione.
Articolo
14
– DIMISSIONI Nel
caso che per qualsiasi ragione, durante il corso
dell’esercizio venissero a
mancare uno o più consiglieri che non superino la
metà del consiglio, i
rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro
del
primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non
eletto,
a condizione che abbia riportato almeno la metà delle
votazioni conseguite
dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi
siano candidati che
abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà
carente dei suoi
componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà
alle votazioni per
surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei
consiglieri sostituiti. Nel
caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo
a
svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal
vicepresidente
fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo
alla prima assemblea
utile successiva. Il
consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non
più in carica qualora per
dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza
dei suoi
componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento
dovrà essere
convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea
ordinaria per la nomina
del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e
limitatamente
agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione
ordinaria
dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio
direttivo decaduto. Articolo
15
– CONVOCAZIONE DIRETTIVO Il
consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la
metà dei consiglieri,
senza formalità. Articolo
16
– COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Sono
compiti del consiglio direttivo: a) deliberare
sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere
il bilancio preventivo e quello consuntivo da
sottoporre all’assemblea; c) fissare
le date delle assemblee ordinarie dei soci da
indire almeno una volta all’anno e convocare
l’assemblea straordinaria nel
rispetto del quorum di cui all’art. 8, comma 2; d) redigere
gli eventuali regolamenti interni relativi
all’attività sociale da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea degli
associati; e) adottare
i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora
si dovessero rendere necessari; f) attuare
le finalità previste dallo statuto e l’attuazione
delle decisioni dell’assemblea dei soci. Articolo
17
– IL PRESIDENTE Il
Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti
dell’Associazione, la
dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto
dell’autonomia degli altri
organi sociali. Articolo
18
– IL VICEPRESIDENTE Il
Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento
temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente
delegato. In
caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente
rimane in
carica per gli affari ordinari e per la convocazione
dell’assemblea elettiva
entro 30 giorni. Articolo
19
– IL SEGRETARIO Il
Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti
parte del Consiglio
Direttivo. Rimane in carica finché lo è il
Consiglio Direttivo che lo ha
nominato. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del
Consiglio Direttivo,
redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Articolo
20
– IL TESORIERE Il
Tesoriere è nominato tra gli associati facenti parte del
Consiglio Direttivo.
Rimane in carica finché lo è il Consiglio
Direttivo che lo ha nominato. Cura
l’amministrazione dell’associazione, si incarica
della tenuta dei libri
contabili e informa con continuità il Consiglio Direttivo
della situazione
economico-finanziaria dell’associazione. Articolo
21
– IL REDICONTO FINANZIARIO Il
consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia
preventivo che
consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea. Il bilancio
consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria
dell’associazione. Il
bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria
dell’associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti
degli associati. Insieme
alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta
all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione
di tutti gli
associati, copia del bilancio stesso. Articolo
22
– ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO L’anno
sociale e l’esercizio finanziario coincidono con
l’anno solare. Articolo
23
– PATRIMONIO I
mezzi finanziari sono costituiti: -
dalle quote associative determinate
annualmente dal consiglio direttivo; -
dai contributi di enti e associazioni; -
da lasciti e donazioni; -
dai proventi derivanti dalle attività
organizzate dall’associazione. Articolo
24
– CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte
le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra
i soci medesimi
saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio
arbitrale costituito
secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Ciclistica
Italiana. Articolo
25
– OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Le
elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi
dell’Associazione
devono essere comunicate tempestivamente alla FCI, con una copia del
verbale. Articolo
26
– SCIOGLIMENTO Lo
scioglimento dell’associazione è deliberato
dall’assemblea generale dei soci,
convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la
presenza di
almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto, con
l’approvazione, sia in
prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il
solo
voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la
richiesta
dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci
aventi per oggetto lo
scioglimento dell’associazione deve essere presentata da
almeno 3/4 dei soci
con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea,
all’atto di scioglimento dell’associazione,
delibererà, sentita l’autorità
preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo
attivo del
patrimonio dell’associazione. La
destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di
altra associazione non
avente scopo di lucro e che svolga analoga attività
ciclistica, fatta salva
diversa destinazione imposta per legge. In
caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio
sociale sarà devoluto
alla Federazione Ciclistica Italiana che lo utilizzerà
nell’attività di
promozione e sviluppo del ciclismo. Articolo
27
– NORMA DI RINVIO Per
quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione
Ciclistica
Italiana ed in subordine le norme del Codice Civile. Il
presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto
dell’Associazione, nonché ogni altra norma
regolamentare dell’Associazione che
sia in contrasto con esso. Il
presente Statuto è stato approvato nell’Assemblea
del 29 ottobre 2004. (
Andrea Baldin ) |
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